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Sez. 1, Sentenza n. 806 del 09/02/1989 (Rv. 461823 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CARATTERE EDIFICATORIO DEL SUOLO ESPROPRIATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461823-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CARATTERE EDIFICATORIO DEL SUOLO ESPROPRIATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Con riguardo ad espropriazione disposta ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la mera eventualità che il fondo attualmente utilizzabile a fini agricoli, possa avere in futuro destinazione edificatoria, in relazione alla sua prossimità con l'abitato, non vale ad escludere l'applicazione dei criteri indennitari fissati dall'art. 16 di detta legge (dichiarati incostituzionali solo con riferimento ai terreni che abbiano una effettiva vocazione edificatoria, ancorché per un sopravvenuto mutamento di fatto di quella originariamente prevista dagli strumenti urbanistici), e, quindi, non incide sull'ammontare dell'indennità, trattandosi di circostanza non inclusa fra i parametri contemplati dalla suddetta norma. (V 1647/86, mass n 445001; (V 3085/86, mass n 446094).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)