Sez. 1, Sentenza n. 3490 del 12/02/2009 (Rv. 606637 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Interessi di mora - Disciplina ex artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Esecuzione del contratto prima dell'approvazione - Inapplicabilità - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., presuppongono l'inadempimento della stessa e non sono, quindi, applicabili in relazione al periodo per cui il contratto sia stato eseguito benché non ancora stipulato ed approvato, essendo l'Amministrazione tenuta a darvi esecuzione solo dopo la sua approvazione, e non potendo il contratto considerarsi per essa obbligatorio, finché non sia stato approvato dall'organo competente e, poi, quando sia previsto, registrato alla Corte dei conti.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)