Sez. 1, Sentenza n. 26916 del 10/11/2008 (Rv. 605286 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Interessi di mora - Disciplina ex artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Riferimento esclusivo ad acconti e saldo del prezzo contrattuale - Applicabilità al caso di contestazione dell'intero prezzo in relazione alla realizzazione delle opere - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità delle ordinarie disposizioni codicistiche.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano, dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole dell'indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento; tale quadro normativo, invece, non è invocabile nel caso in cui la P.A. - stazione appaltante - abbia contestato, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere (nella specie, in ragione di una riduzione dimensionale dell'opera), caso per il quale operano le ordinarie disposizioni codicistiche.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)