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Sez. 5, Sentenza n. 3321 del 01/02/1978 Ud. (dep. 22/03/1978) Rv. 138409 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO PSICOLOGICO - COSCIENZA E VOLONTA DI IMMUTARE IL VERO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138409-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO PSICOLOGICO - COSCIENZA E VOLONTA DI IMMUTARE IL VERO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

Nel delitto di falso in atto pubblico il dolo si esaurisce nella coscienza e volonta di immutare il vero, essendo irrilevante lo scopo che si e proposto l'agente. (nel caso di specie, il direttore di una clinica universitaria, allo scopo di ottenere un contributo per l'acquisto di una complessa apparecchiatura, presento al CNR apposita domanda, che ebbe esito negativo. Analoga richiesta fu accolta, invece, dalla cassa di risparmio che provvide all'erogazione di una certa somma. L'anno successivo, il CNR comunico all'imputato di aver deliberato lo stanziamento, e quest'ultimo, per non perdere il contributo, compilo un falso buono di carico dell'apparecchiatura ed esegui false registrazioni nell'inventario dell'istituto. Condannato per il delitto di falso ideologico in atto pubblico, l'imputato propose ricorso deducendo la Mancanza del dolo. La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha enunciato il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)