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Sez. 2, Sentenza n. 10736 del 19/03/1982 Ud. (dep. 13/11/1982) Rv. 156116 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) DEL REATO - COSCIENZA E VOLONTÀ DI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE DI UN ATTO NON VERITIERO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156116-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) DEL REATO - COSCIENZA E VOLONTÀ DI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE DI UN ATTO NON VERITIERO - SUFFICIENZA.*

Per l'esistenza del falso ideologico in atto pubblico sono sufficienti la coscienza e la volontà di partecipare alla formazione di un atto, sia pure solo in parte, non veritiero, senza che sia necessaria l'intenzione di produrre un determinato nocumento ed indipendentemente da ogni indagine circa la dannosità o la innocuità della "immutatio veri". (Conf mass n 138409; (Conf mass n 103422; (Conf mass n 103072).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)