Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013 (Rv. 626144 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Mancata assegnazione di un termine ex art. 332 cod. proc. civ. - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI
Nel processo con pluralità di parti relativo a cause scindibili, l'omessa integrazione del contraddittorio delle altre parti del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., non importa nullità della sentenza, essendo la fattispecie regolata dall'art. 332 cod. proc. civ. Ne consegue che, nel caso in cui il giudice di appello abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione alle parti non costituite, la sentenza di appello può essere cassata in sede di legittimità soltanto se al momento della decisione della Suprema Corte non siano ancora decorsi, per la parte pretermessa, i termini per l'appello, mentre in caso contrario la violazione resta priva di effetti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)