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Sez. 3, Sentenza n. 12942 del 04/06/2007 (Rv. 597274 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Domanda di garanzia impropria - Cause scindibili - Impugnazione - Mancata assegnazione di un termine ex art. 332 cod. proc. civ. - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597274-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI

In tema di chiamata in causa del terzo ed in ipotesi di garanzia impropria, la domanda proposta nei confronti del terzo si basa su un titolo diverso ed indipendente da quello su cui si fondava la domanda principale ed introduce una causa scindibile, sottratta in sede d'impugnazione alla disciplina dell'integrazione obbligatoria del contraddittorio di cui all'art. 331 cod. proc. civ. e regolata invece dall'art. 332 cod. proc. civ. Nel caso in cui il giudice di appello abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione alle parti non costituite, la sentenza di appello può essere cassata in sede di legittimità soltanto se al momento della decisione della Suprema Corte non siano ancora decorsi per la parte pretermessa i termini per l'appello, mentre in caso contrario la violazione resta priva di effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)