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Sez. 2, Sentenza n. 1867 del 14/05/1975 (Rv. 375537 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - RISCALDAMENTO - COSTRUZIONE DI NUOVO IMPIANTO - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - RIFERIMENTO AI VALORI DI PROPRIETA - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1975-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375537-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - RISCALDAMENTO - COSTRUZIONE DI NUOVO IMPIANTO - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - RIFERIMENTO AI VALORI DI PROPRIETA - OBBLIGATORIETA.*

Le spese per la costruzione di un nuovo impianto di riscaldamento in un edificio condominiale deve essere ripartito fra i condomini non in proporzione all'uso, che ciascuno di essi puo trarne, secondo la previsione di cui al secondo comma dell'art 1123 cod civ, bensi in misura proporzionale ai valori di proprieta espressi in millesimi a norma del primo comma del citato art 1123.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)