Sez. 2, Sentenza n. 693 del 16/02/1977 (Rv. 384264 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - RISCALDAMENTO - RIPARTIZIONE PROPORZIONALE ALL'USO - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - ORDINARIA - IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO - OBBLIGO DI TUTTI I CONDOMINI - RIPARTIZIONE PROPORZIONALE AL VALORE DELLA PROPRIETA INDIVIDUALE - STRAORDINARIA - RELATIVE SPESE - CONDOMINI PRIVI DI RADIATORI ALLACCIATI ALL'IMPIANTO CENTRALE - SOGGEZIONE ALL'OBBLIGO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - RISCALDAMENTO - RIPARTIZIONE PROPORZIONALE ALL'USO - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - ORDINARIA - IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO - OBBLIGO DI TUTTI I CONDOMINI - RIPARTIZIONE PROPORZIONALE AL VALORE DELLA PROPRIETA INDIVIDUALE - STRAORDINARIA - RELATIVE SPESE - CONDOMINI PRIVI DI RADIATORI ALLACCIATI ALL'IMPIANTO CENTRALE - SOGGEZIONE ALL'OBBLIGO.*
Le spese per la conservazione dell'impianto centrale di riscaldamento (nella specie, determinate dalla necessita di adeguare l'impianto alle nuove prescrizioni tecniche di cui alla legge n 615 del 1966) sono a carico di tutti i condomini che possono fruire del relativo servizio, in rapporto al valore della proprieta individuale di ciascuno (art 1123, primo comma, cod civ), a differenza delle spese di Esercizio, che vanno ripartite in proporzione dell'uso e della utilita che ciascuno puo realizzare dal servizio comune, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa (art 1123, secondo comma, cod civ). ne consegue che anche i condomini, i cui locali siano privi di radiatori attualmente allacciati all'impianto centrale, sono tenuti a concorrere nelle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento, secondo la disciplina contenuta nell'art 1118 cod civ. (V 1123/75, mass n 375537; (V 555/67, mass n 326516).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Legge 13/07/1966 num. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)