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Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005 (Rv. 584775 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Giudizio di appello - Natura di accertamento di fatto - Configurabilità - Conseguenze - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584775-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

L'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, costituiscono, anche nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del "devolutum", un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'esistenza, sufficienza e logicità della motivazione. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha escluso che ricorresse la dedotta violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., poiché il giudice di appello aveva, nel caso esaminato, argomentato adeguatamente sul fatto che il suo esame non era stato esteso a parti della decisione di primo grado che non fossero state censurate con il gravame dell'appellante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)