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Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006 (Rv. 586752 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Giudizio di appello - Interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda - Censurabilità in cassazione - Limiti - Ambito di cognizione in sede di legittimità - Delimitazione - Criteri ermeneutici applicabili - Individuazione - Fattispecie in materia previdenziale.
Stato
decisa il 2006-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586752-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

L'interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale. (Nella specie, enunciando il suddetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando la carenza e contraddittorietà dell'inerente motivazione in ordine alla interpretazione della limitazione, invero univocamente emergente, della domanda operata dall'appellante circa la condanna dell'Assessorato regionale a corrispondere gli assegni di utilizzo nei progetti di lavori socialmente utili non corrisposti dall'I.N.P.S. con rinuncia alla stessa nei confronti dell'istituto previdenziale, per come specificato anche in sede di precisazione delle conclusioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)