Sez. 1, Sentenza n. 4016 del 02/04/1992 (Rv. 476529 - 01)
Famiglia - Matrimonio -Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione | Casa coniugale - Assegnazione in uso ad uno dei coniugi - Configurabilità - Diritto - Natura - Coniuge assegnatario - Poteri - Concessione della predetta casa in locazione - Ammissibilità - Esclusione - Coniuge escluso dal godimento - Poteri - Fattispecie.
Famiglia - Matrimonio -Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione
In tema di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale disposta dal giudice (mediante una pronuncia riconducibile alla sfera dell'attività giurisdizionale costitutiva ai sensi dell'art. 2908 cod.civ.) quale componente dell'obbligo di mantenimento del coniuge più debole, nell'aspetto dell'esigenza abitativa, si configura come diritto personale di godimento assimilabile al comodato, per cui il beneficiario è tenuto all'uso esclusivamente personale dell'abitazione, senza possibilità di utilizzarla in modo diverso e tanto meno di disporne mediante la costituzione di diritti in favore di terzi, suscettibili di perdurare oltre la vita del coniuge assegnatario, come darla in locazione; ne consegue che il coniuge escluso dal godimento può esigere che non sia alterata la destinazione della casa familiare, anche in relazione alla possibilità che, per il sopraggiungere di nuove circostanze, sia modificata a suo favore la precedente assegnazione (nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici del merito che avevano condannato la moglie, beneficiaria dell'appartamento di proprietà del marito e dei figli nati da un suo precedente matrimonio, a pagare al marito la metà dell'importo delle somme percepite dalla locazione dell'immobile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)