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Sez. 2, Sentenza n. 7680 del 18/08/1997 (Rv. 506841 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi - Natura del diritto - Opponibilità ai terzi - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506841-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all'esito del procedimento di separazione personale non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, opponibile, se avente data certa, ai terzi entro il novennio ai sensi dell'art. 1599 cod. civ. ovvero anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto. (Vedi Corte Cost. n. 454 del 1989)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1599, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)