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Sez. 2, Sentenza n. 27406 del 14/10/2025 (Rv. 676455-01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Espropriazione forzata di beni indivisi - Divisione cd. endoesecutiva - Natura - Autonomia e connessione funzionale e strutturale - Conseguenze - Divisione definita con cessazione della materia del contendere - Rimedio esperibile avverso tale pronuncia - Appello.
Stato
decisa il 2025-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676455-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI

Allorché l'espropriazione forzata di beni indivisi avvenga nelle forme della divisione cd. endoesecutiva, i due processi, l'uno esecutivo e l'altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi, cosicché, ove il giudizio divisorio sia definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile avverso tale pronuncia è costituito dall'appello secondo le forme ordinarie e non dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o dal reclamo ex artt. 308 o 630 c.p.c..

Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 600 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)