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Sez. 2, Ordinanza n. 5386 del 29/02/2024 (Rv. 670382-01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Espropriazione forzata - Giudizio di divisione endoesecutiva - Natura - Applicabilità dell'art. 618 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670382-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI

Il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva), ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo in quanto, pur essendo collegato all'espropriazione forzata, costituisce autonomo giudizio di scioglimento della comunione. Pertanto l'ordinanza che fissi da un lato le modalità dell'incanto e dall'altro consenta la prosecuzione della divisione deve essere gravata rispettivamente con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. e con l'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 618 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 601

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)