Sez. 1, Sentenza n. 2839 del 11/10/1971 (Rv. 354052 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - CONDIZIONI - COSE MOBILE ED IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - CONDIZIONI - COSE MOBILE ED IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
Ai fini della responsabilita per le cose in custodia, prevista dall'art 2051 cod civ, e indifferente che il danno sia stato cagionato dalla cosa mobile o immobile ma e comunque necessario che la cosa inanimata abbia partecipato alla produzione del danno quale causa generatrice di esso, spiegando un ruolo attivo e non semplicemente passivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)