Sez. 3, Sentenza n. 337 del 19/02/1971 Ud. (dep. 10/07/1971) Rv. 118759 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - MISURE CAUTELARI A DIFESA DELLA PROPRIETA - ELUSIONE - NOZIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - MISURE CAUTELARI A DIFESA DELLA PROPRIETA - ELUSIONE - NOZIONE.*
Per realizzare l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art 388 cod pen, per quanto attiene alla elusione del provvedimento che prescrive misure cautelari a difesa della proprieta o del possesso, non e sufficiente un comportamento omissivo, ossia la mera inattivita, gia essendo questa adeguatamente perseguita dalla legge con le norme civili appositamente predisposte, ma occorre un comportamento attivo, diretto a frustrare o quantomeno a rendere difficile l'esecuzione del provvedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)