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Sez. 6, Sentenza n. 879 del 08/04/1981 Cc. (dep. 06/06/1981) Rv. 090008 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - COMPORTAMENTO OMISSIVO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: OMESSA REINTEGRA DI LAVORATORE NEL SUO UFFICIO.*
Stato
decisa il 1981-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/90008-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - COMPORTAMENTO OMISSIVO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: OMESSA REINTEGRA DI LAVORATORE NEL SUO UFFICIO.*

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388 cod. pen., è sempre necessario un comportamento attivo o commissivo diretto a frustrare o quanto meno a rendere difficile l'esenzione del provvedimento giudiziale, non essendo sufficiente un comportamento meramente omissivo. (nella specie è stato ritenuto che l'inottemperanza dell'imprenditore alla sentenza di reintegra di un dipendente nel posto di lavoro non rientri nella previsione punitiva dell'art. 388 cod. pen.). (V mass n 089005; (V mass n 155298; (V mass n 110040; (Conf mass n 118759; (Conf mass n 117571; (Conf mass n 105101; (contra mass n 148503, nella fattispecie).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)