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Sez. 3, Sentenza n. 1941 del 14/05/1977 (Rv. 385662 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - TERMINE DELLA LEGGE PENALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - INSTAURAZIONE DEL PROCESSO PENALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385662-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - TERMINE DELLA LEGGE PENALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - INSTAURAZIONE DEL PROCESSO PENALE - IRRILEVANZA.*

In tema di prescrizione, la prima parte del terzo comma dell'art 2947 cod civ stabilisce che in ogni caso, se il fatto e considerato dalla legge come reato e per il reato e stabilita una prescrizione piu lunga, questa si applica anche all'Azione civile. Tale disposizione e applicabile indipendentemente dall'effettiva instaurazione del procedimento penale. (Conf 748/69, mass n 339046).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)