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Sez. 3, Sentenza n. 748 del 07/03/1969 (Rv. 339046 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO COSTITUENTE REATO ED ILLECITO CIVILE - APPLICABILITA AL SECONDO DEL PIU AMPIO TERMINE PRESCRIZIONALE DEL PRIMO - NECESSITA DELL'INSTAURAZIONE DEL PROCESSO PENALE - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE CIVILE DI ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEL REATO - LIMITI - OBBLIGO DEL RAPPORTO AL PM E DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339046-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO COSTITUENTE REATO ED ILLECITO CIVILE - APPLICABILITA AL SECONDO DEL PIU AMPIO TERMINE PRESCRIZIONALE DEL PRIMO - NECESSITA DELL'INSTAURAZIONE DEL PROCESSO PENALE - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE CIVILE DI ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEL REATO - LIMITI - OBBLIGO DEL RAPPORTO AL PM E DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*

La prima parte del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. e applicabile indipendentemente dalla effettiva instaurazione del procedimento penale. Peraltro, il potere del giudice civile di accertare - ai fini dell'applicazione all'Azione civile della piu lunga prescrizione penale - che nel fatto produttivo del danno sia ravvisabile, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, una determinata fattispecie di reato, non puo non essere condizionato e limitato dalla preminenza della normale Competenza funzionale del giudice penale. Il che implica che, nel caso di totale inerzia dell'organo pubblico titolare dell'Azione penale, il giudice civile, ove si convinca dell'esistenza di un reato perseguibile di ufficio, non potra sottrarsi all'Obbligo di farne rapporto al pubblico ministero e di sospendere poi il giudizio civile, se l'Azione penale venga iniziata (art. 3 cod. proc. pen.) salvo che non si sia gia verificata una causa evidente di Estinzione del reato ed implica altresi che, quando in precedenza sia stata disposta l'archiviazione, la convinzione del giudice civile circa l'esistenza di una responsabilita penale non potra essere tratta che da elementi probatori nuovi e diversi da quelli gia considerati in Sede penale, e che appaiano tali da giustificare la revoca del decreto di archiviazione, fermi restando, anche in questo caso, gli obblighi del rapporto e della eventuale sospensione. (V. 1857-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)