Sez. 1, Sentenza n. 1525 del 26/01/2006 (Rv. 585922 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Dissociazione tra potere di gestione e potere di rappresentanza risultante dallo statuto - Disciplina "ex" art. 2384, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
Nella disciplina delle società per azioni, tra le limitazioni del potere di rappresentanza contemplate dal secondo comma dell'art. 2384 cod. civ. rientrano anche quelle derivanti dalla dissociazione tra potere gestorio e potere di rappresentanza, quando esse trovino fondamento in una disposizione statutaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)