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Sez. 1, Sentenza n. 1325 del 07/02/2000 (Rv. 533551 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Disciplina ex art. 2384 cod. civ. - Dissociazione tra potere di gestione e potere di rappresentanza - Opponibilità ai terzi di buona fede - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533551-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

La regola di cui all'articolo 2384 cod.civ. - il quale (nel testo modificato dall'articolo 5 del dPR n. 1127 del 1969 introdotto in esecuzione della Direttiva CEE n. 151 del 1968 al fine di garantire ai terzi la sicurezza in ordine alla validità degli atti posti in essere dai rappresentanti delle società) prevede che le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto non sono opponibili ai terzi di buona fede, anche se pubblicate - trova applicazione anche in riferimento alle ipotesi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione (in applicazione dell'esposto principio la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in una fattispecie in cui i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione competevano al consiglio di amministrazione e la rappresentanza legale al presidente, aveva ritenuto inopponibile ai terzi di buona fede la mancanza dell'autorizzazione al presidente a stipulare una transazione contenente una clausola compromissoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Direttive Commissione CEE 09/03/1968 num. 151, Legge 29/12/1969 num. 1127 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)