Sez. 4, Sentenza n. 10060 del 13/02/2001 Cc. (dep. 12/03/2001) Rv. 218207 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPUTO - IN GENERE | Termine iniziale cadente in periodo feriale - Momento di inizio della decorrenza - Individuazione.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPUTO - IN GENERE
Il "dies a quo" che cada in periodo feriale comincia a decorrere dal primo giorno utile successivo alla scadenza di quel periodo (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso il provvedimento del Tribunale che, facendo retta applicazione del principio, aveva dichiarato inammissibile - perché tardiva ex art 309, comma 1, cod. proc. pen. - la richiesta di riesame di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere proposta il giorno 26 settembre, perché - dopo la pausa feriale - i termini riprendono a decorrere non già dal 16 settembre dell'anno considerato, bensì dal 15).
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 309 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)