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Sez. 1, Sentenza n. 49223 del 21/10/2004 Ud. (dep. 22/12/2004) Rv. 230154 - 01

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Termine per la redazione della sentenza - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di decorrenza del termine di impugnazione.
Stato
decisa il 2004-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230154-01

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

Il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen., alla scadenza del quale comincia a decorrere quello per proporre impugnazione a norma dell'art. 585 stesso codice, non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che ha la finalità di consentire il godimento delle ferie anche agli esercenti delle professioni forensi. Ne consegue che il "dies a quo" per proporre impugnazione che cada in tale periodo comincia a decorrere dalla fine di esso, e cioè dal 16 settembre.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)