Sez. 2, Sentenza n. 2971 del 09/10/1972 (Rv. 360718 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE - TERRAZZE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE - TERRAZZE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le terrazze possono considerarsi preordinate al fine di esercitare la veduta sul fondo del vicino, a sensi dell'art 900 cod civ, quando, oltre che consentire di guardare, siano munite di solidi ripari (ringhiera o parapetto) tali da permettere di sporgersi con la testa, senza pericolo, verso detto fondo. L'indagine intesa ad accertare se la terrazza sia munita o meno di parapetto, o altro appoggio, idoneo a consentire anche una comoda prospectio sul fondo, si sostanzia in un apprezzamento di fatto che, demandato al giudice di merito, si sottrae, se congruamente e correttamente motivato, al Sindacato di legittimita. (Conf 1481'71, mass n 351798).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)