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Sez. 2, Sentenza n. 1481 del 18/05/1971 (Rv. 351798 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - IN GENERE - TERRAZZA - CONFIGURABILITA DI UNA VEDUTA - PRESUPPOSTI - PRESENZA O MANCANZA DI PARAPETTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351798-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - IN GENERE - TERRAZZA - CONFIGURABILITA DI UNA VEDUTA - PRESUPPOSTI - PRESENZA O MANCANZA DI PARAPETTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le terrazze possono considerarsi preordinate al fine di esercitare la veduta sul fondo del vicino, a sensi dell'art 900 cod civ, quando, oltre che consentire di guardare, siano munite di solidi ripari (ringhiera o parapetto) tali da permettere di sporgersi con la testa, senza pericolo, verso detto fondo. L'indagine intesa ad accertare se la terrazza sia munita o meno di parapetto, o altro appoggio, idoneo a consentire anche una comoda prospectio sul fondo, si sostanzia in un apprezzamento di fatto che, demandato al giudice di merito, si sottrae, se congruamente e correttamente motivato, al Sindacato di legittimita. (Conf 591'66, mass n 321169).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)