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Sez. 1, Sentenza n. 1078 del 10/04/1968 (Rv. 332528 - 01)

IMPRESA E IMPRENDITORE- SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - USO - DIRITTO ALL'USO ESCLUSIVO - PRESUPPOSTI -CESSAZIONE DELL'IMPRESA- AMMISSIBILITA DELL'USO DELLA DITTA DA PARTE DI ALTRO IMPRENDITORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332528-01

IMPRESA E IMPRENDITORE- SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - USO - DIRITTO ALL'USO ESCLUSIVO - PRESUPPOSTI -CESSAZIONE DELL'IMPRESA- AMMISSIBILITA DELL'USO DELLA DITTA DA PARTE DI ALTRO IMPRENDITORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il diritto all'uso esclusivo di una ditta, quale segno distintivo di un'azienda, sorge dalla priorita dell'adozione di essa e dal suo uso effettivo e pubblico, ovvero dall'acquisto dell'altrui azienda insieme con la ditta. L'esclusivita dell'uso della ditta non si esplica in ogni direzione, come avviene per il diritto di proprieta, ma nei limiti segnati dallo art. 2564 cod.civ.. se altri successivamente Usi una ditta uguale o simile, dando luogo a confusione, e tenuto a differenziarla, nei limiti dell'oggetto e dell'estensione territoriale di Esercizio dell'impresa che prima l'ha adottata, e sempre che l'azienda da essa contrassegnata, sia in effettivo Esercizio. Se l'impresa e cessata definitivamente, o non viene esercitata per un tempo tale da far ritenere che la ditta sia stata abbandonata, ed abbia ormai perduto il proprio riferimento al soggetto che l'aveva adottata, od all'Esercizio che essa serviva a distinguere, vien meno la ragione della sua tutela. La ditta riacquista, cosi, quel carattere di novita che permette ad altri di acquistare, a sua volta, con l'uso di essa, il diritto assoluto di avvalersene per la propria azienda. L'accertare se, in concreto, ricorra tale ipotesi, e rimesso al giudice di merito con apprezzamento incensurabile in Cassazione, se motivato congruamente e senza errori logici o giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2563, Cod. Civ. art. 2564

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)