Sez. 1, Sentenza n. 3847 del 25/10/1976 (Rv. 382534 - 01)
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - USO - DA PARTE DI UN TERZO DI UNA DITTA EGUALE O SIMILE - OGGETTO DI PREESISTENTE DIRITTO ALL'USO ESCLUSIVO - OBBLIGO DI MODIFICAZIONE DA PARTE DEL TERZO - LIMITI - CONDIZIONI.*
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - USO - DA PARTE DI UN TERZO DI UNA DITTA EGUALE O SIMILE - OGGETTO DI PREESISTENTE DIRITTO ALL'USO ESCLUSIVO - OBBLIGO DI MODIFICAZIONE DA PARTE DEL TERZO - LIMITI - CONDIZIONI.*
Il diritto all'uso esclusivo di una ditta, quale segno distintivo di un'azienda, sorge dalla priorita dell'adozione di essa e dal suo uso effettivo e pubblico, per cui se altri successivamente Usi una ditta eguale o simile, dando luogo a confusione, e tenuto a differenziarla nei limiti dell'oggetto e dell'estensione territoriale di Esercizio dell'impresa che per prima l'ha adottata, e sempre che l'azienda da essa contrassegnata sia in effettivo Esercizio. (V 1078/68, mass n 332528).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2563, Cod. Civ. art. 2564
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)