diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 642 del 28/02/1966 Ud. (dep. 01/04/1966) Rv. 101065 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - CASI IN CUI E CONSENTITO.*
Stato
decisa il 1966-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101065-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - CASI IN CUI E CONSENTITO.*

L'art 421 cod proc pen autorizza il proscioglimento nelle sole ipotesi della sussistenza di una causa di Estinzione del reato o di una causa per la quale l'Azione penale non avrebbe potuto essere iniziata o proseguita, mentre il proscioglimento per motivi di merito non puo prescindere dalla celebrazione del dibattimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)