Sez. 1, Sentenza n. 645 del 09/03/1973 (Rv. 362746 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - CONSEGUENTE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESTENSIONE - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGLI INTERESSI - RICOMPRENSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - CONSEGUENTE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESTENSIONE - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGLI INTERESSI - RICOMPRENSIONE.*
Nel caso di ricorso alle commissioni tributarie la prescrizione triennale di cui all'art 136 della legge di registro e interrotta, a favore di entrambe le parti, non limitatamente alla pretesa dell'accertamento specifico che Forma oggetto dell'atto, bensi in relazione all'intero rapporto tributario inerente all'atto sottoposto a registrazione. Pertanto, al suindicato ricorso deve riconoscersi l'effetto globale dell'interruzione della prescrizione, a norma dell'art 141 della legge di registro, anche in relazione al diritto della finanza agli interessi, che, quale prestazione accessoria segue la disciplina giuridica della prestazione principale. (nella specie trattavasi degli interessi moratori previsti dalle leggi 26 gennaio 1961 n 29 e 28 marzo 1962 n 147). (V 2472/70, mass n 348749 ed altre).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)