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Sez. 1, Sentenza n. 2472 del 21/11/1970 (Rv. 348749 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA PER RIMBORSO OD OPPOSIZIONE - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INTERRUZIONE A FAVORE DI ENTRAMBI LE PARTI - EFFICACIA PER L'INTERO RAPPORTO TRIBUTARIO - CONSEGUENZE - RICORSO CONTRO L'IMPOSTA COMPLEMENTARE - SUCCESSIVA AZIONE GIUDIZIARIA AVVERSO IL CRITERIO DI TASSAZIONE DELL'IMPOSTA PRINCIPALE - AMMISSIBILITA - DECORSO DEL TRIENNIO DALLA REGISTRAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348749-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA PER RIMBORSO OD OPPOSIZIONE - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INTERRUZIONE A FAVORE DI ENTRAMBI LE PARTI - EFFICACIA PER L'INTERO RAPPORTO TRIBUTARIO - CONSEGUENZE - RICORSO CONTRO L'IMPOSTA COMPLEMENTARE - SUCCESSIVA AZIONE GIUDIZIARIA AVVERSO IL CRITERIO DI TASSAZIONE DELL'IMPOSTA PRINCIPALE - AMMISSIBILITA - DECORSO DEL TRIENNIO DALLA REGISTRAZIONE - IRRILEVANZA.*

Sia nel caso di domanda in via amministrativa per rimborso o per opposizione, sia nel caso di ricorso alle commissioni tributarie, la prescrizione triennale prevista dall'art 136 della legge di registro e interrotta, a favore di entrambe le parti, non limitatamente alla pretesa e all'accertamento specifico che Forma oggetto dell'atto, ma in relazione all'intero rapporto tributario inerente all'atto sottoposto a registrazione, fino alla definizione del procedimento. Pertanto, il contribuente che, a seguito di accertamento di maggior valore, proponga ricorso alla commissione tributaria contestando la pretesa all'imposta complementare, senza contestare il criterio di tassazione applicato ai fini dell'imposta principale, puo, proponendo tempestivamente l'Azione giudiziaria, contestare la legittimita di tale criterio ancorche sia decorso il triennio dalla registrazione dell'atto. (V 2204'69 mass 341544 140'69 mass 338040).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)