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Sez. 1, Sentenza n. 13281 del 07/06/2006 (Rv. 591912 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE | Decreto ex art. 262 cod. civ. emesso dalla Corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591912-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE

Il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, col quale, ai sensi dell'art. 262 cod. civ., si provveda all'assunzione del cognome del figlio naturale riconosciuto è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi non di un mero atto amministrativo, ma di provvedimento a carattere decisorio (dovendo esso, in assenza di diverse previsioni legislative, ritenersi non revocabile nè modificabile, anche a cagione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche attinenti l'identità delle persone) che incide sul diritto al nome e, per il tramite di questo, sul diritto all'identità personale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)