Sez. 1, Sentenza n. 11789 del 21/11/1998 (Rv. 520932 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE | Decreto ex art. 262 cod. civ. emesso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo - Ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE
Il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, col quale, ai sensi dell'art. 262 cod. civ., si provveda all'assunzione del cognome del figlio naturale riconosciuto è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi non di un mero atto amministrativo, ma di provvedimento a carattere decisorio (dovendo esso, in assenza di diverse previsioni legislative, ritenersi non revocabile né modificabile, anche a cagione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche attinenti l'identità delle persone) che incide sul diritto al nome e, per il tramite di questo, sul diritto all'identità personale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)