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Sez. 2, Sentenza n. 1196 del 04/09/1970 (Rv. 346821 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI TRA IL PRIMO AGOSTO ED IL 15 SETTEMBRE.*
Stato
decisa il 1970-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346821-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI TRA IL PRIMO AGOSTO ED IL 15 SETTEMBRE.*

Condizione essenziale ed indispensabile perche operi la sospensione dei termini processuali disposta dalla legge 14 luglio 1965, n 818, e che il termine venga a scadere in una delle date intermedie tra il primo agosto ed il 15 settembre. (Conf 3529-68, mass n 336690).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)