Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5510 del 08/03/2011 (Rv. 616214 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Rapporti tra arbitri e giudici ordinari - Art. 819 ter cod. proc. civ. novellato - Regolamento necessario di competenza - Applicabilità - Condizioni.
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 819 ter cod. proc. civ., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)