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Sez. 3, Ordinanza n. 21926 del 29/08/2008 (Rv. 604736 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Causa devoluta alla cognizione arbitrale - Relativa eccezione - Questione di competenza - Giudizi introdotti anteriormente al 2 marzo 2006 - Esclusione - Conseguenze - Proponibilità del regolamento di competenza avverso la statuizione sulla clausola arbitrale - Esclusione - Appellabilità - Necessità.
Stato
decisa il 2008-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604736-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il nuovo testo dell'art. 819 ter cod. proc. civ., alla stregua del quale costituisce una questione di competenza stabilire se la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario od a quella arbitrale, è applicabile ai soli giudizi introdotti dopo il 2 marzo 2006, data della sua entrata in vigore. Per i giudizi già pendenti a tale data, pertanto, troverà applicazione l'art. 5 cod. proc. civ., con la conseguenza che la questione relativa alla proponibilità della domanda giudiziale in presenza d'una clausola arbitrale resta una questione di merito, e la sentenza che abbia deciso su essa è impugnabile con l'appello e non col regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)