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Sez. 2, Sentenza n. 20143 del 03/09/2013 (Rv. 627603 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2013-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627603-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE

In considerazione dell'autonomia e della diversità dell'azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all'apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, sicché ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l'azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal "de cuius" in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 785

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)