diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 14864 del 16/11/2000 (Rv. 541780 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE | Comunanze con l' azione di divisione - Collazione e imputazione delle donazioni - Differenze - Causa "petendi e petitum".
Stato
decisa il 2000-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541780-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE

L'esercizio dell'azione di divisione ereditaria comporta, come quello dell'azione di riduzione, la collazione e l'imputazione delle donazioni per accertare la consistenza del patrimonio ereditario, ma mentre la causa "petendi" della prima è la qualità di erede ed il "petitum" l'attribuzione della quota ereditaria, la causa "petendi" della seconda è la qualità di legittimario leso nella quota di riserva, e il "petitum", pur senza necessità di usare formule sacramentali, la reintegra in essa, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)