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Sez. 6, Sentenza n. 38809 del 05/06/2002 Ud. (dep. 19/11/2002) Rv. 224037 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Reato presupposto - Successiva depenalizzazione della fattispecie - Irrilevanza ai fini della configurabilità del favoreggiamento - Fattispecie riguardante il reato di guida senza patente quale presupposto del favoreggiamento.
Stato
decisa il 2002-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224037-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

In tema di favoreggiamento personale (realizzabile anche con il semplice mendacio), il reato presupposto costituisce elemento materiale della fattispecie, la cui configurabilità va quindi apprezzata con riferimento al momento della commissione del fatto, nulla rilevando le eventuali successive modifiche normative incidenti sul reato anzidetto (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la permanente configurabilità del favoreggiamento personale a carico di un soggetto il quale aveva falsamente dichiarato all'autorità inquirente di essere stato alla guida di un autoveicolo, allo scopo di scagionare dall'addebito di guida senza patente, all'epoca costituente reato, chi aveva invece condotto il medesimo veicolo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 com. 13 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)