Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 179 del 11/01/2012 (Rv. 621180 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE | Consulenza tecnica d'ufficio - Onere di anticipazione delle spese - Liquidazione provvisoria a carico di una sola parte - Opposizione - Rigetto - Ricorribilità per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro l'ordinanza del presidente del tribunale che rigetta l'opposizione avverso il provvedimento con cui, nel corso del giudizio civile di merito, il giudice ponga a carico di una sola parte l'onere di anticipare le spese della consulenza tecnica d'ufficio, costituendo tale decisione un provvedimento ordinatorio discrezionale e provvisorio, che non pregiudica il diritto di azione ed è conforme ai principi regolatori del processo civile, per i quali le spese dei mezzi istruttori vanno anticipate, salvo il loro recupero ex art. 91 cod. proc. civ., dalle parti istanti, anche se delle relative risultanze possono avvalersi pure le altre.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)