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Sez. 2, Sentenza n. 8454 del 20/08/1990 (Rv. 468942 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CONSULENTE TECNICO - ANTICIPAZIONE DELLE SPESE - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468942-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CONSULENTE TECNICO - ANTICIPAZIONE DELLE SPESE - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'ordinanza collegiale che pone l'Onere di anticipazione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di una delle parti, costituisce un regolamento solo provvisorio delle spese processuali, che resta affidato in via definitiva alla sentenza conclusiva del giudizio, e non quindi impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.. (Conf 1753/84, mass n 433819).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)