Sez. 1, Sentenza n. 6518 del 06/12/1996 Cc. (dep. 13/01/1997) Rv. 206608 - 01
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Sentenza che decide sulla giurisdizione - Impugnabilità - Esclusione - Possibilità di denunciare conflitto - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La sentenza che decide sulla giurisdizione, è - ai sensi dell'art.568 comma secondo cod. proc. pen. in relazione al primo comma lett.b) dell'art.591 medesimo codice - inoppugnabile, potendo soltanto dar luogo a conflitto di giurisdizione a norma dell'art.28 comma primo cod. proc. pen., di guisa che contro la medesima le parti non possono esperire alcuna impugnazione, ma soltanto, se del caso, denunciare conflitto allorquando due diversi giudici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito al medesimo soggetto.(Nella fattispecie, il Tribunale militare aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, affermando quella del giudice ordinario in ordine ai reati di peculato d'uso di autovettura e peculato militare continuato attribuiti ad un ufficiale dei Carabinieri. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso detta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare, ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)