Sez. 1, Sentenza n. 33891 del 26/06/2009 Cc. (dep. 03/09/2009) Rv. 244832 - 01
GIURISDIZIONE - IN GENERE | Sentenza che decide sulla giurisdizione - Impugnabilità - Esclusione - Rimedio esperibile - Fattispecie.
GIURISDIZIONE - IN GENERE
È inoppugnabile, anche se affetta da nullità assoluta, la sentenza che decide sulla giurisdizione, nei cui confronti le parti possono solo, se del caso, denunciare conflitto allorquando due diversi giudici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito al medesimo soggetto. (Nella specie, è stato riconosciuto corretto l'operato del G.i.p. presso il tribunale militare che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ordinario in relazione all'ipotesi criminosa di calunnia ravvisabile nella condotta di un militare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)