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Sez. 5 - , Sentenza n. 52060 del 30/10/2019 Cc. (dep. 27/12/2019) Rv. 277753 - 02

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Rapporti tra sequestro penale e fallimento - Sequestro preventivo cd. impeditivo di beni assoggettati a sequestro conservativo civile su istanza del curatore fallimentare - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277753-02

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di rapporti tra sequestro preventivo e fallimento, è legittimo il sequestro preventivo c.d. impeditivo, previsto dall'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., di beni sottoposti a sequestro conservativo civile su istanza della curatela, a condizione che il giudice effettui, dandone conto in motivazione, un bilanciamento tra il motivo della cautela penale e le ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, a tal fine considerando lo svolgimento in concreto della procedura concorsuale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice di merito che, respingendo l'appello proposto dall'indagato, aveva valorizzato, a suffragio dell'attualità del pericolo di consolidamento degli effetti del contestato delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'incarico conferito, in epoca successiva al fallimento, ad un'agenzia immobiliare e le trattative intraprese per la vendita ad una società della Repubblica ceca di alcuni immobili acquistati e ristrutturati dal ricorrente con il denaro sottratto alla garanzia del creditori, nel caso in cui fosse venuto meno il sequestro conservativo civile disposto sugli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 671, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)