Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 12/07/1985 Cc. (dep. 11/09/1985) Rv. 170376 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - DETERMINAZIONE - SULLA BASE DELLA IMPUTAZIONE ORIGINARIA - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE O ASSOLUZIONE DA UNA FRA PIÙ IMPUTAZIONI - INCIDENZA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA CUSTODIA CAUTELARE - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - DETERMINAZIONE - SULLA BASE DELLA IMPUTAZIONE ORIGINARIA - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE O ASSOLUZIONE DA UNA FRA PIÙ IMPUTAZIONI - INCIDENZA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA CUSTODIA CAUTELARE - LIMITI.*
Le modifiche dell'imputazione contenuta in una sentenza non definitiva di condanna non rendono illegittima con effetto retroattivo la custodia cautelare che, anteriormente alla pronuncia della sentenza stessa, tale non era per effetto dell'imputazione originaria. Lo stesso principio vale anche nell'ipotesi in cui l'imputato venga assolto da uno fra i più reati contestatigli. (nella specie è stata ritenuta legittima l'ordinanza di rigetto della istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, scaduti in relazione al reato per il quale era intervenuta condanna di primo grado ma non anche per l'altro reato dal quale l'imputato con la stessa sentenza era stato assolto).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)