diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1579 del 26/03/1986 Cc. (dep. 13/05/1986) Rv. 172671 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - MINORE GRAVITÀ DEL REATO RITENUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA MINORE DURATA DEL TERMINE MASSIMO DI CUSTODIA CAUTELARE - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: DINIEGO DI SCARCERAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172671-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - MINORE GRAVITÀ DEL REATO RITENUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA MINORE DURATA DEL TERMINE MASSIMO DI CUSTODIA CAUTELARE - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: DINIEGO DI SCARCERAZIONE.*

Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia ritenuto la sussistenza di una minore gravità del reato contestato, (nella specie mediante esclusione di aggravante), il termine massimo di custodia cautelare, di minore durata, conseguente alla mutata qualificazione giuridica del reato, non esplica effetto sulle fasi precedenti, per le quali non viene in considerazione il reato ritenuto, bensì l'originario titolo che ha legittimato la detenzione fino alla pronuncia di condanna. (Conf mass n 170478; (Conf mass n 170376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)