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Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 21/12/1999 (Rv. 532409 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - "IUS SUPERVENIENS" | Tra la deliberazione della sentenza e la pubblicazione - Applicazione della norma sopravvenuta - Obbligo del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532409-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - "IUS SUPERVENIENS"

I nuovi criteri di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, introdotti dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, legge 23.12.1996 n. 662, che ha aggiunto un comma settimo bis all'art. 5 bis legge 8.8.1992 n. 359, sono entrati in vigore dal 1.1.1997 (art. 6, comma terzo, legge 662/96), e vanno applicati anche se la normativa è sopravvenuta dopo la deliberazione in camera di consiglio, che è atto privo di rilevanza giuridica esterna, e prima della pubblicazione, che invece segna il momento di giuridica esistenza della sentenza civile (esclusi i casi in cui vi è obbligo di lettura del dispositivo in udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)