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Sez. 1, Sentenza n. 6161 del 05/07/1996 (Rv. 498388 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - "IUS SUPERVENIENS" | Tra la data di deliberazione e la data di pubblicazione della sentenza - Dovere del giudice di applicare la disciplina sopravvenuta - Sussistenza - Fattispecie in tema di indennità di espropriazione ed occupazione legittima ex art. 5 bis della legge n. 359 del 1992.
Stato
decisa il 1996-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498388-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - "IUS SUPERVENIENS"

Ad eccezione di particolari ipotesi (come nel rito del lavoro, ovvero nei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati), l'esistenza della sentenza civile è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunziata ed il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza entri in vigore una nuova normativa che esplichi effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta, mediante i necessari, conseguenziali adempimenti (nella specie, il giudice di merito, essendo entrati in vigore, tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, i nuovi criteri di liquidazione dell'indennità di espropriazione ed occupazione legittima previsti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, aveva omesso di tenerne conto. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto, invece, applicare detti criteri, previa adozione di ordinanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 359, comma primo, 356, comma primo, e 279, comma primo, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 64, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 64, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 120, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 120, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)