Sez. 1, Sentenza n. 5112 del 03/04/2003 (Rv. 561748 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - DIRITTO DI ESCLUSIVA | Ambito - Attività di intermediazione commerciale prodromica alla vendita - Inclusione.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - DIRITTO DI ESCLUSIVA
La facoltà di trarre profitto dalla invenzione industriale, spettante, a titolo di esclusiva, al titolare del brevetto, non si esaurisce nella vendita al mercato del prodotto brevettato, ma comprende qualsiasi tipo di sfruttamento del bene capace di arrecare utilità. Costituisce pertanto violazione della privativa anche l'attività di intermediazione commerciale, prodromica alla vendita del prodotto, svolta nel territorio dello Stato dal terzo senza il consenso del titolare del diritto di brevetto, a nulla rilevando che la vendita successiva non abbia luogo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 1, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 1 bis, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 1, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 3, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 198 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)