Sez. 1, Sentenza n. 541 del 19/02/1976 (Rv. 379200 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - DOMANDA RICONVENZIONALE DI NULLITA DEL BREVETTO - ATTUAZIONE NELLA COMPETENZA DI DETTO GIUDICE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - DOMANDA RICONVENZIONALE DI NULLITA DEL BREVETTO - ATTUAZIONE NELLA COMPETENZA DI DETTO GIUDICE.*
Ai sensi dell'art 76 del RD 29 giugno 1939, n 1127, sui brevetti per invenzioni, l'Azione fondata su una contraffazione di brevetto puo essere proposta anche davanti al giudice del luogo in cui sono stati commessi i fatti (nella specie, di propaganda pubblicitaria lesivi del diritto del titolare del brevetto medesimo, e tale giudice e competente, a sensi dell'art 36 cod proc civ, anche a conoscere della domanda riconvenzionale di nullita del brevetto, pur essendo, quest'ultima, oggetto di Competenza territoriale inderogabile. (Conf 3189/71, mass n 354586; (Conf 3747/68, mass n 337099).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)